Elezioni Politiche 2022: la Par Condicio in Italia e le norme che la regolano

Par Condicio Italia Elezioni Politiche 2022

di Marco Zonetti 🖋️

In occasione di ogni chiamata al voto, e come ben sappiamo l’Italia è in perenne campagna elettorale, si torna a parlare di Par Condicio; un’espressione latina che nel nostro Paese divenne di dominio pubblico nel settembre 1994, grazie all’allora Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro.

Par Condicio in Italia – Il discorso di Scalfaro

Come ricorda il Post, in un discorso tenuto ad Ancona Scalfaro dichiarò: «La democrazia, per vivere, ha bisogno di una società pluralistica, in cui la mediazione dei partiti possa avvenire sulla base di una totale parità, secondo il principio della par condicio». E non è un caso che tali parole fossero state pronunciate nel 1994, anno in cui Silvio Berlusconi era disceso in campo vincendo le elezioni e procedendo quindi alle nomine Rai, lui proprietario di tre Tv commerciali.

Sempre il Post ricorda come, più tardi, “nel suo famoso discorso di fine anno del 1994, quando il governo Berlusconi non aveva già più il sostegno della Lega, [Scalfaro] fece un esplicito riferimento alla necessità di una nuova legge sulla par condicio prima di poter tornare a votare, chiamandola «condizione vitale per uno Stato democratico».

Primi passi normativi

Ma vediamo com’è regolata la Par Condicio dal punto di vista tecnico. Con l’espressione latina par condicio (“parità di trattamento” oppure “pari condizioni”) si definiscono quei criteri adottati dai mass-media nel garantire un’appropriata visibilità a tutti i partiti e/o movimenti politici. La disciplina della Par Condicio in Italia nasce negli anni Cinquanta quando il mezzo televisivo era ancora in boccio, ed era regolata dalla Legge 4 aprile 1956, n. 212 (Norme per la disciplina della campagna elettorale) limitatamente all’affissione di stampati e manifesti elettorali nei 30 giorni precedenti le elezioni.

Nel 1975, in regime di monopolio della Rai, la legge n. 103 del 14 aprile 1975, all’art. 4, stabilì quindi che la Commissione Parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi (…) disciplina direttamente le rubriche di tribuna politica, tribuna elettorale, tribuna sindacale e tribuna stampa.

Nel 1993, fu emanata poi una cosiddetta normativa di dettaglio, ovvero la Legge 10 dicembre 1993, n. 515, inerente alla Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Per poi arrivare alla normativa a tutt’oggi in vigore, ovvero la Legge n. 28 del 22 febbraio 2000 con le sue Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica.

La Legge 22 febbraio 2000, n. 28

Da Wikipedia leggiamo che: “La legge 22 febbraio 2000, n. 28, a differenza della legge del 1993, disciplina la comunicazione durante l’intero anno e in tutte le campagne elettorali e referendarie. Inoltre introduce i seguenti principi:

  • le emittenti radiotelevisive devono assicurare a tutti i soggetti politici con imparzialità ed equità l’accesso all’informazione e alla comunicazione politica (art. 2 c. 1);
  • per comunicazione politica radiotelevisiva s’intende la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche (art. 2 c. 2);
  • gli spazi per la comunicazione politica vengano diffusi obbligatoriamente da emittenti privati e pubbliche che operano a livello nazionale;
  • per messaggi politici autogestiti s’intende la motivata esposizione di un programma o di un’opinione politica; hanno durata da 1 a 3 minuti (per la televisione) e sono trasmessi in appositi contenitori dalla RAI gratuitamente, devono riportare liste e programmi;
  • per la stampa vige un regime diverso da quello previsto per la radiotelevisione, a causa della diversità del mezzo, per cui sono ammesse solo le forme di messaggio politico elettorale previste dall’art. 7 c. 2: annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsipubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;
  • non possono essere resi pubblici risultati di sondaggi nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni (art. 8);
  • l’art. 4 stabilisce il riparto degli spazi tra i soggetti politici:
    • prima della presentazione delle candidature, sono ripartiti tra i soggetti presenti nelle assemblee da rinnovare, quelli presenti nel Parlamento europeo, o in uno dei due rami del parlamento nazionale,
    • tra la data di presentazione delle candidature e la chiusura della campagna elettorale, sono ripartiti tra le coalizione o liste in competizione che abbiano presentato candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno 1/4 degli elettori.
  • è altresì vietata la presenza di personaggi politici e candidati in programmi che non hanno carattere informativo o di comunicazione politica”.

Le autorità di vigilanza sulla Par Condicio

Chiamate a far rispettare le norme sulla Par Condicio sono l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) per le televisioni e le radio private e la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi (detta Commissione vigilanza RAI) per le reti pubbliche.

Alle due autorità si affianca poi l’Osservatorio di Pavia, che misura a cadenza settimanale la durata degli interventi dei politici durante i telegiornali e nei talk show di approfondimento, anche in tempi non elettorali, per verificare il rispetto dei tempi assegnati dalla legge.

Normativa obsoleta

Sono in molti tuttavia a ritenere che l’attuale normativa italiana sia di fatto obsoleta, in quanto non tiene conto dell’avvento dei nuovi mezzi di comunicazione politica, quali i social network, i siti web e le applicazioni di messaggistica come Whatsapp e Telegram, sempre più utilizzati per la propaganda elettorale senza però essere “conteggiati” dalle leggi che regolamentano la Par Condicio. Nelle prossime occasioni provvederemo a illustrare come tutto ciò viene invece affrontato negli altri Paesi.

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